Onorevoli Colleghi! - L'orientamento della giurisprudenza in materia di impugnazione delle misure cautelari coercitive per le quali sia già intervenuta la scarcerazione ha visto, nel passato, sentenze contrastanti.
Infatti, ci sono pronunce della Corte di cassazione secondo le quali solo un interesse concreto e attuale può legittimare la richiesta di riesame. Secondo tale orientamento l'interesse non è ipotizzabile quando la misura cautelare personale coercitiva abbia per qualsiasi ragione perduto efficacia. Tale orientamento giurisprudenziale considera l'istituto del riesame come un mezzo per assicurare un controllo immediato sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e non siano destinati a incidere sulla fondatezza dell'accusa. Pertanto la cessazione, per qualsiasi causa, dell'efficacia del provvedimento restrittivo determina l'impossibilità di ravvisare un interesse a proporre un'istanza di riesame.
In senso contrario si è pronunciata più volte la stessa Corte di cassazione, anche a sezioni unite, stabilendo che «l'interesse della persona sottoposta alle indagini ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per Cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata, nelle more del procedimento» (Cassazione penale - sezioni unite 12 ottobre 1993, in Cassazione penale 94, 283). Secondo tale pronuncia, seguita da numerose altre, la revoca oppure la maturazione - nel corso del giudizio di impugnazione - del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lettera d), del codice di