Onorevoli Colleghi! - L'orientamento della giurisprudenza in materia di impugnazione delle misure cautelari coercitive per le quali sia già intervenuta la scarcerazione ha visto, nel passato, sentenze contrastanti.
      Infatti, ci sono pronunce della Corte di cassazione secondo le quali solo un interesse concreto e attuale può legittimare la richiesta di riesame. Secondo tale orientamento l'interesse non è ipotizzabile quando la misura cautelare personale coercitiva abbia per qualsiasi ragione perduto efficacia. Tale orientamento giurisprudenziale considera l'istituto del riesame come un mezzo per assicurare un controllo immediato sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e non siano destinati a incidere sulla fondatezza dell'accusa. Pertanto la cessazione, per qualsiasi causa, dell'efficacia del provvedimento restrittivo determina l'impossibilità di ravvisare un interesse a proporre un'istanza di riesame.
      In senso contrario si è pronunciata più volte la stessa Corte di cassazione, anche a sezioni unite, stabilendo che «l'interesse della persona sottoposta alle indagini ad ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per Cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, permane anche nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata, nelle more del procedimento» (Cassazione penale - sezioni unite 12 ottobre 1993, in Cassazione penale 94, 283). Secondo tale pronuncia, seguita da numerose altre, la revoca oppure la maturazione - nel corso del giudizio di impugnazione - del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 292, comma 2, lettera d), del codice di

 

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procedura penale, della misura cautelare o qualsiasi altra causa, non preclude all'interessato il diritto di impugnare l'ordinanza di custodia cautelare e ottenere in sede di gravame la pronuncia di illegittimità del provvedimento che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare.
      Conseguentemente, la pronuncia di annullamento della misura cautelare adottata nel procedimento incidentale de libertate diverrebbe idonea a fondare il diritto, ai sensi dell'articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale, alla riparazione per l'ingiusta detenzione.
      In considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale appare opportuno approvare una norma chiara e precisa. A tale scopo la presente proposta di legge prevede l'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 568 del codice di procedura penale.
 

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